| Lo Statuto AICE |
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In data 25/11/2011 l'Assemblea Straordinaria ha approvato il nuovo statuto che presentiamo qui di seguito.
Art. 1 - Ragione sociale E' costituita l'Associazione Italiana d'Ingegneria Economica (Italian Association for Total Cost Management) che potrà anche essere individuata con le denominazioni A.I.C.E. oppure AICE. Nel seguito del presente statuto essa è identificata con la parola Associazione. L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e persegue gli scopi elencati nell'Art. 2. L'Associazione potrà essere contraddistinta dal marchio depositato a termini di legge. L'Associazione è finanziata con le modalità previste dalle leggi vigenti e secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo. L'ammissione all'Associazione impone l'accettazione dello Statuto nonché l'osservanza delle decisioni dell'Assemblea e degli organi associativi ed il regolare pagamento della quota associativa annuale.
Art. 2 - Definizione della professione L'Associazione è costituita da coloro che esercitano la professione di Esperto o di Praticante in Ingegneria Economica (Total Cost Management), definita come attività di gestione o controllo di progetto o processo, in tutte le fasi del ciclo di vita dello stesso (project management, project controls, contract management, planning, project monitoring, project auditing, etc.). Essa può estendersi alla gestione integrata di più progetti in uno stesso ambito aziendale o di committenza o in uno stesso territorio. Il corpo delle conoscenze dell'ingegneria economica è accreditato dall' ICEC (International Cost Engineering Council) e custodito in Italia dall'AICE (Associazione Italiana di Ingegneria Economica) che è l'unico ente italiano abilitato al rilascio delle certificazioni di Esperto e Praticante in Ingegneria Economica, accreditate in tutti i paesi in cui l' ICEC è presente. Sono considerate esercizio della professione le attività eseguite in ambito aziendale, con qualsivoglia qualifica (quadro, dirigente, amministratore, etc.), le attività di consulenza, libera professione e docenza.
Art 3 - Scopi dell'Associazione L'Associazione si propone i seguenti scopi, prevalentemente relativi al campo dei progetti d'ingegneria e costruzioni, dei progetti d'investimento, della gestione per progetti, della gestione economica e finanziaria di progetti o processi durante l’intero ciclo di vita ed attività correlate:
Art. 4 - Componenti dell'Associazione L'AICE assume la figura di associazione di fatto non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e segg. Codice Civile, opera nel quadro della legge n. 817 del 24 maggio 1937 artt. 2 e 4 e successive modifiche ed integrazioni. L'Associazione si compone di persone fisiche e persone giuridiche o collettive secondo i criteri deliberati dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea Ordinaria. Il Consiglio Direttivo, con l'approvazione dell'Assemblea Ordinaria, delibera altresì circa le quote associative con relativi diritti e doveri. Le varie categorie associative sono riportate qui sotto. Tutti i soci e membri, se persone fisiche, devono essere maggiorenni; l'eventuale deroga è ammessa per i soli membri studenti. La partecipazione dei membri o soci all'Associazione è da intendersi a tempo indeterminato, fatte salve le clausole di esclusione o recesso ed il regolare pagamento della quota associativa per le categorie associative per le quali esso è previsto.
Art. 5 - Struttura dell'Associazione La struttura dell'Associazione è articolata attraverso i seguenti organi: a) Assemblea Ordinaria, costituita da tutti i soci con diritto di voto in regola con il pagamento della quota sociale; deve essere convocata almeno una volta all'anno con un preavviso di 30 giorni a mezzo lettera semplice o messaggio di posta elettronica con conferma di ricezione, con comunicazione scritta dell'ordine del giorno stabilito dal Consiglio Direttivo, al quale i soci aventi diritto al voto possono proporre aggiunte o modifiche per iscritto, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea. L'Assemblea sarà valida in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con un qualsiasi numero di presenti; essa delibera a maggioranza semplice dei votanti. Ogni avente diritto al voto può rappresentare per delega non più di due soci, mentre non è consentita la delega a persone estranee all'Associazione. L'Assemblea Ordinaria delibera su:
L'Assemblea Ordinaria elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo. b) Assemblea Straordinaria, costituita da tutti i soci con diritto di voto in regola con il pagamento della quota sociale; è convocata con un preavviso di 30 giorni a mezzo lettera semplice o messaggio di posta elettronica con conferma di ricezione, con comunicazione scritta dell'ordine del giorno stabilito dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea sarà valida in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con un qualsiasi numero di presenti; essa delibera a maggioranza dei due terzi dei votanti. Ogni avente diritto al voto può rappresentare per delega non più di due soci o membri, mentre non è consentita la delega a persone estranee all'Associazione. L'Assemblea Straordinaria delibera su modifiche dello Statuto. c) Consiglio Direttivo, costituito da
Il Consiglio Direttivo, subito dopo la sua elezione e prima dell'eventuale cooptazione di membri aggiunti, elegge fra i titolari il Presidente, il Vice Presidente, il Delegato presso l'ICEC, il Segretario ed il Tesoriere; tali cariche sociali sono di norma fra loro incompatibili, con l'eccezione
Gli ex Presidenti hanno diritto al titolo di Presidente Emerito ed a prendere parte, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e di tutti gli organi dell'Associazione. In caso di morte, dimissioni o decadenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo i titolari cooptano in Consiglio un supplente in sostituzione per ogni titolare decaduto; il supplente è eletto dai titolari, a maggioranza semplice, fra i soci che hanno il diritto di voto. Qualora i titolari decaduti siano più di tre, il Consiglio deve presentarsi dimissionario all'Assemblea entro la fine dell’anno in corso. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o del Vice Presidente oppure su richiesta di almeno tre membri e delibera validamente quando siano presenti, o abbiano comunque espresso per iscritto, anche per posta elettronica, il loro parere sugli argomenti all'ordine del giorno, almeno metà più uno dei titolari, e le decisioni sono assunte con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei presenti se non diversamente determinato nel presente statuto. Il Consiglio Direttivo:
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e dirige la vita dell'Associazione, di cui ha la Rappresentanza, e ne garantisce l'ordinaria amministrazione; egli definisce pertanto gli obiettivi dell'Associazione ed identifica con il Consiglio Direttivo le modalità del loro raggiungimento. Egli può nominare uno o più membri del Consiglio Direttivo come Delegato Esecutivo o Commissione Esecutiva del Consiglio stesso, affidando loro l'esecuzione di compiti di ordinaria amministrazione specificati nella decisione di nomina. Il Tesoriere è responsabile della redazione dei rendiconti relativi alla gestione del patrimonio sociale, sia per l'approvazione dell'Assemblea che per adempimenti civilistici o fiscali. I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti ad essere presenti a tutte le sedute purché convocate per iscritto con almeno 15 giorni di anticipo; la convocazione può avvenire per posta, telefax o posta elettronica. In caso di impossibilità, devono giustificare la loro assenza. d) Comitati o Commissioni, nominati dal Consiglio Direttivo per specifiche funzioni; essi sono composti da un numero di componenti variabile secondo la necessità e devono avere al loro interno, almeno un membro titolare del Consiglio Direttivo. In particolare:
e) Delegati, nominati dal Consiglio Direttivo anche al di fuori dei suoi membri, con mandato specifico determinato dal Consiglio Direttivo stesso (delegati territoriali, delegati presso ordini professionali, università o altri enti, etc.) f) Collegio dei Revisori, formato da tre membri, anche non soci e non obbligatoriamente iscritti all'albo; il Collegio è eletto dall'Assemblea Ordinaria con mandato biennale, ed ha funzioni di revisione del Bilancio consuntivo prima della sua presentazione in Assemblea. Le cariche sociali non danno luogo a compensi. Nello svolgimento di assemblee e consigli è ammessa la presenza remota con l'uso della teleconferenza o di altri dispositivi tecnologici.
Art. 6 - Patrimonio e Finanza Il patrimonio è costituito dalle entrate ordinarie (quote associative), dalle entrate straordinarie (atti di liberalità di soci o terzi) e dal provento di attività o servizi rivolte anche all'esterno. Esso è amministrato dal Consiglio Direttivo e può essere utilizzato per le attività dell'Associazione, mentre è vietata qualsiasi distribuzione, sotto forma di utile, dividendo o simili, di parti del patrimonio. Il rendiconto della gestione sarà costituto dai seguenti documenti:
Le quote associative sono personali; esse non solo alienabili né trasferibili in alcun modo, fatti salvi eventuali diritti espressamente previsti dalla Legge.
Art. 7 - Azioni di responsabilità Eventuali azioni di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo sono deliberate dall'Assemblea. In tal caso, il Consiglio Direttivo decade immediatamente ed il nuovo Consiglio, al quale non potranno essere eletti né cooptati coloro nei cui confronti è stata decisa l'azione di responsabilità, avrà l'onere dell'esecuzione dell'azione stessa.
Art. 8 - Recesso ed esclusione Ogni socio o membro può recedere liberamente dall'Associazione con comunicazione scritta indirizzata al Presidente, egli è comunque tenuto al pagamento della quota per l'anno in corso. L'esclusione di un membro o socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per perdita delle qualifiche o decadenza dalle condizioni che avevano determinato l'ammissione; essa è deliberata dal Consiglio Direttivo e contro di essa può essere presentato ricorso all'Assemblea Ordinaria. La morosità nei confronti dell'Associazione, prolungata per oltre tre mesi, è condizione sufficiente per la sospensione o l'esclusione del socio, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo. Condanne penali passate in giudicato, se inerenti la professione, possono determinare l'espulsione, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, e determinano in ogni caso la sospensione per tutta la loro durata.
Art. 9 - Violazioni della disciplina o dell'etica professionale Le violazioni della disciplina sono l'inosservanza dello Statuto, degli scopi e dei fini dell'Associazione, del Codice di Etica Professionale. Esse sono accertate dal Consiglio Direttivo, che promuove l'azione disciplinare di fronte alla Commissione Etico Disciplinare. La Commissione Etico Disciplinare si riunisce nel più breve tempo possibile e delibera entro due mesi; il socio o membro oggetto del provvedimento disciplinare ha diritto a presentare una memoria o ad essere sentito personalmente. Le sanzioni disciplinari sono:
Contro le decisioni della Commissione Etico Disciplinare è ammesso ricorso all'Assemblea Ordinaria, da presentarsi entro trenta giorni dalla loro notifica. Il ricorso sarà posto all'ordine del giorno dell'Assemblea immediatamente successiva, purché non ancora convocata formalmente.
Art. 10 - Durata, liquidazione La durata dell'Associazione è prevista a tempo indeterminato. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria che, in tal caso, deve essere convocata con un preavviso di 90 giorni. In caso di scioglimento il Liquidatore, nominato dalla stessa Assemblea Straordinaria che ha deliberato lo scioglimento, compirà tutti gli atti necessari alla formalizzazione dello scioglimento ed alla liquidazione del patrimonio sociale, con riferimento alle vigente normativa fiscale, eventuali eccedenze attive saranno devolute ad enti nazionali o internazionali di carattere quanto più possibile correlato all'attività dell'Associazione.
Art. 11 - Emendamenti Il presente statuto può essere emendato solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria.
Art. 12 - Controversie Eventuali controversie fra soci ed associazione saranno sottoposte al Consiglio Direttivo, che effettuerà la revisione della controversia stessa e redigerà una proposta di soluzione, non impegnativa per le parti. In caso di mancata accettazione della proposta da parte anche di una sola parte, si adirà una procedura arbitrale con nomina di tre arbitri, uno per parte ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'ICEC. L'arbitrato si svolgerà in maniera non rituale, la decisione sarà presa secondo equità. Le spese dell'arbitrato saranno poste a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale stesso.
Categorie Associative I soci, associati e membri dell'AICE sono suddivisi nelle seguenti categorie: Persone fisiche
Persone collettive, dotate o meno di personalità giuridica (società di persone, società di capitali, studi professionali, istituti, dipartimenti, facoltà o altri organismi universitari, associazioni, fondazioni, etc.); essi sono ammessi dal Consiglio Direttivo su loro richiesta, sono tenuti al pagamento della quota associativa speciale il cui importo minimo è stabilito dal Consiglio Direttivo. I soci che corrispondono una quota maggiorata in base a specifici accordi con il Consiglio Direttivo hanno diritto alla qualifica di socio sostenitore. |








